PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole: «i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi,» sono inserite le seguenti: «prevedendo una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore di quelli aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave,».